Fatturazione Elettronica 2019 – Come Funziona?

La fatturazione elettronica tra privati 2019 sarà uno dei punti cardine della lotta all’evasione fiscale dal prossimo anno. L’intento del Governo, quindi è quello di rendere obbligatoria dal 2019 la fattura elettronica per gli scambi commerciali B2B, ossia, tra imprese e professionisti.

In pratica, rendendo obbligatoria la fatturazione elettronica tra privati l’Agenzia delle Entrate ed il Governo, mirano a raggiungere determinati obiettivi quali, la riduzione dell’evasione fiscale e la semplificazione fiscale con la conseguente riduzione del numero degli adempimenti fiscali.

La fattura elettronica tra privati, è una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata però, in maniera digitalizzata. Ciò significa che la fatturazione B2B, ossia Business to Business o altrimenti detta fatturazione tra privati, invece che essere in formato cartaceo è emessa o ricevuta in qualunque formato elettronico in grado di assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione [D.P.R. 633/1972, art. 21, comma 3].

Dal momento che dal giugno 2014, la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA che intrattengono rapporti commerciali con le PA, l’Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei, hanno messo a punto un sistema gratuito per le fatture elettroniche PA, chiamato SdI, Sistema di interscambio. Il SdI, è utilizzabile quindi sia delle PA che dalle società, imprese e professionisti per emettere e ricevere, secondo modelli standardizzati definiti dall’Agenzia delle Entrate (XML), le fatture elettroniche, al fine di garantire loro l’autenticità e l’integrità mediante l’apposizione della firma elettronica di chi ha emesso il documento, e la loro conservazione per 10 anni.

La fatturazione elettronica B2B, consiste quindi nell’utilizzare questi stessi standard messi a punto dall’Agenzia delle Entrate per la fattura PA anche per la formazione (XML), trasmissione e ricezione (tramite SdI) della fattura elettronica tra privati, e la successiva conservazione digitale.  Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Finanziaria e del governo con la nuova Legge di Bilancio 2018, c’è l’introduzione dell’obbligo della a fattura elettronica tra privati, per cui anche per i rapporti B2B, business to business, a partire dal 1° gennaio 2019 mentre è stato introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 per le seguenti fatture:

  • cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

Inoltre, sempre per effetto della Manovra 2018, dal 1° luglio scatta anche l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori.

Alla luce di ciò, la tradizionale scheda carburante è abolita dal 1° luglio 2018 in quanto gli acquisti di carburante da parte di soggetti Iva, dovranno dal quel momento essere documentati con fattura elettronica, fatta eccezione degli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione che dovranno essere saldati mediante forme tracciate come carte di credito, bancomat o prepagate. La fatturazione elettronica tra privati, come già spiegato, è una fattura elettronica emessa da un professionista o un’impresa che viene trasmessa ad un altro professionista o ad un’altra impresa, o viceversa.

Più precisamente

  • La fattura elettronica tra privati, termine usato per distinguerla dalla fatturazione elettronica PA riservata ed obbligatoria per chi ha rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, dovrebbe chiamarsi fattura elettronica B2B Business to Business, perché chi la emette o la riceve, è un operatore economico e pertanto provvisto di numero di partita IVA.
  • Qualora invece sia una ditta, un’impresa, società ad emettere fatturazione elettronica nei confronti di un privato cittadino, si dovrebbe parlare di fatturazione elettronica Business to Consumer (B2C).

Per cui se sentite parlare di fattura elettronica tra privati, fattura elettronica B2B, e-fattura B2B o fattura elettronica business to business, state tranquilli perché stanno parlando tutti, della stessa cosa.
La fatturazione elettronica tra privati funziona così: per creare, ricevere, firmare, trasmettere o conservare una fattura elettronica B2B tra privati, il professionista o un’impresa, deve utilizzare una piattaforma digitale che abbia gli stessi requisiti di legge per la generazione, gestione e conservazione delle fatture elettroniche, che ha il SdI, Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.


Soggetti obbligati

L’obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio si riferisce, in particolare, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché alle relative variazioni, effettuate tra soggetti:

  • residenti,
  • stabiliti,
  • o identificati (soggetti non residenti che non dispongono di una stabile organizzazione)  nel territorio dello Stato.

In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, la fattura si considera non emessa e di conseguenza vengono irrogate le conseguenti SANZIONI PECUNIARIE (art. 6, comma 1, D.lgs. n. 471/1997). Le sanzioni per omessa fatturazione saranno applicate nella misura compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta e la sanzione sarà applicata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, di cui all’art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/1997, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

A fronte del nuovo obbligo, sono state previste talune semplificazioni amministrative e contabili.  Innanzitutto, è previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2019 è abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse ricevute (c.d. spesometro) di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Inoltre, sulla base dei dati delle operazioni effettuate acquisiti digitalmente, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di un programma di assistenza on line, metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata:

  • gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica IVA;
  • una bozza di dichiarazione annuale IVA e dei redditi;
  • le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.  Le disposizioni necessarie per l’attuazione di quest’ultima disciplina saranno emanate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Soggetti esonerati

Risultano, invece, espressamente esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfettario (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89) oppure il regime fiscale di vantaggio (D.L. n. 98/2011, art. 27, commi 1 e 2).

Fonte: sito http://www.hesnet.it

Per maggiori informazioni qui di seguito trovate il link alla "Guida alla fatturazione elettronica" della Agenzia delle Entrate. Per saperne di più clicca QUI